Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 1 aprile 1957
Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi si comunicano le disposizioni adottate nel proprio Paese per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 1 aprile 1957
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art20 · fonte del testo