Le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, tutte le divergenze che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione. Nel caso in cui per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorita' amministrative supreme dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art25 · fonte del testo