Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione piu' favorita, non si estendono:
- a)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
- b)ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio;
- c)ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria;
- d)ai vantaggi che l'Italia accordi al Pegno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
- e)ai privilegi e vantaggi che una delle l'arti contraenti accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza;
- f)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni;
- g)ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o piu' Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.
Testo vigente dal 3 giugno 1961
