Le disposizioni del presente Trattato, che prevedono il trattamento della nazione piu' favorita, non si estendono:

  • a)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a Paesi limitrofi, allo scopo di facilitare i rapporti di frontiera;
  • b)ai vantaggi derivanti da una unione doganale o da una zona di libero scambio ovvero da accordi provvisori tendenti alla costituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio;
  • c)ai vantaggi che una delle due Parti contraenti accordi a dei territori conferiti a detta Parte in amministrazione fiduciaria;
  • d)ai vantaggi che l'Italia accordi al Pegno Unito di Libia, alla Repubblica di San Marino e allo Stato Citta' del Vaticano;
  • e)ai privilegi e vantaggi che una delle l'arti contraenti accordi in ragione della sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio o di servizi, ovvero per garantire la loro sicurezza;
  • f)ai vantaggi che ciascuna Parte contraente accordi a terzi Stati, in sede di convenzioni dirette ad evitare le doppie imposizioni;
  • g)ai vantaggi che una o entrambe le Parti contraenti concedano ad uno o piu' Paesi terzi nel campo dell'aviazione civile.

Testo vigente dal 3 giugno 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-09;436~art35 · fonte su Normattiva