[1]Articolo VI

[2]Nessuna delle disposizioni del presente Accordo dovra' interpretarsi come impedimento all'adozione o alla attuazione di misure:

  • 1)necessarie per la protezione della moralita' pubblica;
  • 2)necessarie per l'applicazione delle leggi e regolamenti che assicurino o regolino la sicurezza pubblica 3) necessarie per il mantenimento della salute pubblica e per la protezione di animali o vegetali;
  • 4)relative all'importazione od esportazione di oro e di argento;
  • 5)relative alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;
  • 6)relative al controllo dell'importazione od esportazione di armi, munizioni o materiali da guerra e, in circostanze eccezionali, di tutti gli altri rifornimenti militari;
  • 7)necessarie, in materia fiscale o di polizia, per estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ai prodotti nazionali similari;
  • 8)riguardanti i monopoli di Stato attualmente esistenti in ciascuno dei due Paesi o che potranno essere istituiti in futuro.

Testo vigente dal 25 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-23;137~artvi · fonte su Normattiva