Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e ai transito giustificati da motivi di moralita' pubblica. di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.
Testo vigente dal 16 giugno 1964
