Art. 10 (Accordo)
di emandamento del testo principale. 1. Il testo principale del presente Accordo potra' essere emendato secondo una delle procedure definite nel presente Articolo. 2. a) A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro dei trasporti ferroviari della Commissione Economica per l'Europa.
- b)Se e' adottata alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, e se detta maggioranza include una maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e che hanno espresso il voto, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale.
- c)Se l'emendamento e' accettato da due terzi delle Parti contraenti, il Segretario Generale lo notifichera' a tutte le Parti contraenti e l'emendamento entrera' in vigore dodici mesi dopo la data di detta notifica. L'emendamento entrera' in vigore per tutte le Parti contraenti ad eccezione di quelle che, prima della sua entrata in vigore, avranno dichiarato di non accettarlo. 3. Su domanda di un terzo almeno delle Parti Contraenti sara' convocata dal Segretario Generale una Conferenza alla quale saranno invitati gli Stati di cui all'art. 5. La procedura indicata ai commi a) e b) del paragrafo 2 di cui sopra, sara' applicata ad ogni emendamento sottoposto all'esame di detta Conferenza.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
