Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi reti internazionali ferroviarie (AGC), concluso a Ginevra il 31 maggio 1985
Art. 9 (Accordo)
relativa all'art. 8. 4. Ogni Stato potra' al momento in cui firmera' il presente Accordo, o depositera' il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 8.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
