1. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti comuni, spontaneamente, all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente tutte le informazioni disponibili sulle attivita' o sulle persone coinvolte nel contrabbando di reperti archeologici e di beni artistici e culturali. 2. L'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti, su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente controlla, per un determinato periodo, i movimenti dei beni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, nonche' le persone coinvolte ed i mezzi di trasporto utilizzati.

Testo vigente dal 29 maggio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-05-03;137~accordo-art8 · fonte su Normattiva