[1]Informazioni Particolari

[2]1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

  • a)le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte;
  • b)le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonche' l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate;
  • c)le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Autorita' doganali delle Parti si forniranno, altresi', su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci. 3. Le Autorita' doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art8 · fonte su Normattiva