1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o 6 propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salme pubblica, alla. sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, informazioni di propria iniziativa.
Testo vigente dal 29 maggio 2004
