[1]industriale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione industriale promuovera' la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria centroamericana e di singoli settori, nonche' la cooperazione industriale tra gli operatori economici, allo scopo di potenziare il settore privato, nel rispetto dei requisiti che promuovono la protezione dell'ambiente. 2. Le iniziative relative alla cooperazione industriale rispetteranno le priorita' definite dalle Parti. Esse terranno conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, partenariati transnazionali. Le iniziative avranno in particolare l'obiettivo di creare un quadro favorevole al miglioramento delle competenze in materia di gestione e alla promozione della trasparenza in materia di mercati e di condizioni in cui operano le imprese.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art20 · fonte su Normattiva