[1]in materia di integrazione regionale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito potenzia il processo di integrazione regionale nella regione dell'America centrale, in particolare lo sviluppo e l'attuazione di un mercato comune. 2. La cooperazione sosterra' lo sviluppo e il potenziamento delle istituzioni comuni nella regione dell'America centrale e promuovera' una collaborazione piu' stretta tra tali istituzioni. 3. Essa e' inoltre volta a promuovere lo sviluppo di politiche comuni e l'armonizzazione del quadro giuridico, solo ed esclusivamente nella misura in cui cio' rientri nel campo d'azione degli strumenti dell'integrazione centroamericana e sia concordato dalle Parti, comprese le politiche settoriali nei settori commerciale, doganale, energetico, dei trasporti, delle comunicazioni, dell'ambiente e della concorrenza, nonche' il coordinamento delle politiche macroeconomiche in ambiti quali la politica monetaria, la politica fiscale e la finanza pubblica. 4. Piu' specificamente, la cooperazione potra' comprendere, per esempio attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale:

  • a)la fornitura di assistenza per il rafforzamento dei processi di consolidamento e di attuazione di un'unione doganale centroamericana effettivamente funzionante;
  • b)la fornitura di assistenza per la riduzione e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo del commercio intraregionale;
  • c)la cooperazione nel processo di semplificazione, modernizzazione, armonizzazione e integrazione dei regimi doganali e di transito e la fornitura di assistenza a livello di legislazione, normative e formazione professionale; e
  • d)la fornitura di assistenza per l'approfondimento dei processi di consolidamento e attuazione di un mercato comune intraregionale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art11 · fonte su Normattiva