[1]in materia di protezione dei dati

[2]1. Le Parti decidono di cooperare in materia di protezione nell'ambito del trattamento dei dati personali e di dati di altra natura, in un'ottica di conformita' alle piu' rigorose norme internazionali. 2. Le parti decidono inoltre di cooperare in materia di protezione dei dati personali nel senso dell'innalzamento del livello di tale protezione e di impegnarsi a favore della libera circolazione dei dati personali tra le Parti, conformemente alla legislazione nazionale delle Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art35 · fonte su Normattiva