[1]in materia di protezione del consumatore
[2]Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:
- a)il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
- b)la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
