[1]in materia di protezione del consumatore

[2]Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere, tra le altre cose e nella misura del possibile:

  • a)il miglioramento della comprensione reciproca della legislazione in materia, per evitare gli ostacoli al commercio e garantire un elevato livello di protezione del consumatore;
  • b)la promozione dello scambio di informazioni sui sistemi di protezione del consumatore.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art34 · fonte su Normattiva