[1]in materia di popolazioni indigene e di altri gruppi etnici centroamericani

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuira' a promuovere la creazione di associazioni rappresentative delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani e al consolidamento delle associazioni esistenti, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della poverta', di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani, della democrazia e della diversita' culturale. 2. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene e degli altri gruppi etnici centroamericani a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno la loro situazione particolare nell'elaborazione delle politiche e potenzieranno la capacita' delle loro organizzazioni, in modo da aumentare gli effetti positivi della cooperazione allo sviluppo su tali gruppi, nel rispetto degli obblighi nazionali e internazionali delle Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art45 · fonte su Normattiva