[1]'

[2]1. Le parti convengono di collaborare in ambito sanitario su aspetti come la riforma del sistema sanitario, le principali malattie trasmissibili e gli altri rischi per la salute, le malattie non trasmissibili e gli accordi sanitari internazionali onde migliorare le condizioni sanitarie e innalzare il livello di salute pubblica. 2. La cooperazione si svolge principalmente mediante:

  • a)programmi globali finalizzati a una riforma sistemica del settore sanitario e miranti a migliorare, tra le altre cose, i sistemi e i servizi sanitari, le condizioni di salute e l'informazione sulla salute;
  • b)attivita' epidemiologiche congiunte, che comprendano anche la collaborazione intesa a prevenire minacce per la salute quali l'influenza aviaria e pandemica e le altre principali malattie trasmissibili;
  • c)la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, tramite lo scambio di informazioni e buone pratiche, promuovendo uno stile di vita sano e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, la tossicodipendenza, l'alcool e il tabagismo;
  • d)la promozione dell'attuazione di accordi sanitari internazionali quali la convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo e il regolamento sanitario internazionale.

Testo vigente dal 20 giugno 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107~art49 · fonte su Normattiva