[1]futuri

[2]1. Le Parti possono decidere di concerto di estendere il presente accordo allo scopo di ampliare e di integrare il suo ambito di applicazione, conformemente alle rispettive legislazioni, concludendo accordi su settori o attivita' specifici sulla base dell'esperienza acquisita in sede di attuazione. 2. Nessuna opportunita' di cooperazione sara' esclusa a priori. Le Parti valuteranno in sede di comitato misto le possibilita' concrete di cooperazione in un'ottica di interesse reciproco. 3. Per quanto concerne l'attuazione del presente accordo, entrambe le Parti possono proporre suggerimenti in merito alla possibilita' di espansione della cooperazione in tutti gli ambiti, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante l'attuazione dello stesso.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art57 · fonte su Normattiva