[1]Futuri sviluppi
[2]Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori o attivita' specifici. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.
Testo vigente dal 21 novembre 2003
