[1]Futuri sviluppi

[2]Le Parti possono, di comune accordo e nei limiti delle rispettive competenze, estendere la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori o attivita' specifici. Nel quadro del presente accordo, ciascuna delle Parti puo' formulare suggerimenti per estendere il campo della cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicare l'accordo stesso.

Testo vigente dal 21 novembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-24;320~art102 · fonte su Normattiva