[1]relativa a futuri sviluppi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, il presente titolo puo' essere ampliato al fine di estendere i livelli di cooperazione e completarli con accordi relativi a specifici settori o attivita'.

[3]2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo, ciascuna delle Parti puo' formulare proposte che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di realizzazione, mirino ad estendere il campo di azione della mutua cooperazione.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art43 · fonte su Normattiva