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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, concernente la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, introducendo nel decreto stesso le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 1, primo comma, dopo le parole: « Enti predetti », aggiungere: « alle societa', ditte, istituti o Enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato »; nell'ultimo comma dopo le parole: « prodotto finito presenti », aggiungere « almeno », e dopo le parole: « aumento di valore », togliere le parole: « di almeno il 60 » e sostituirle con le parole: « dal 20 al 40 ».

[9]All'art. 3, sostituire le parole: « 30 giugno 1926 », con le parole: « 31 dicembre 1926 ».

[10]All'art. 4, aggiungere al secondo comma: « e saranno anche determinati i fondi per il pagamento delle indennita' dovute ai componenti della Commissione ed agli esperti e per le retribuzioni del personale di segreteria ».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Mussolini - Belluzzo - Volpi - Lanza di Scalea.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 21 agosto 1926 al 17 febbraio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1379~art1 · fonte del testo