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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, concernente la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, introducendo nel decreto stesso le seguenti modificazioni:
[8]All'art. 1, primo comma, dopo le parole: « Enti predetti », aggiungere: « alle societa', ditte, istituti o Enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato »; nell'ultimo comma dopo le parole: « prodotto finito presenti », aggiungere « almeno », e dopo le parole: « aumento di valore », togliere le parole: « di almeno il 60 » e sostituirle con le parole: « dal 20 al 40 ».
[9]All'art. 3, sostituire le parole: « 30 giugno 1926 », con le parole: « 31 dicembre 1926 ». 1
[10]All'art. 4, aggiungere al secondo comma: « e saranno anche determinati i fondi per il pagamento delle indennita' dovute ai componenti della Commissione ed agli esperti e per le retribuzioni del personale di segreteria ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a San Rossore, addi' 15 luglio 1926.
[13]VITTORIO EMANUELE.
[14]Mussolini - Belluzzo - Volpi - Lanza di Scalea.
[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 13 gennaio 1927, n. 62, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2588, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dalla legge 15 luglio 1926, n. 1379, per l'unificazione dei capitolati delle Amministrazioni e degli enti indicati all'art. 1 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, e della legge succitata, e' prorogato al 31 dicembre 1927".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1927 al 4 marzo 1939
