Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985
Art. 11 (Convenzione)
Stato membro della Commissione Internazionale di Stato civile, delle Comunita' Europee o del Consiglio d'Europa, potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
