Ogni Stato membro della Commissione Internazionale dello Stato Civile, del Consiglio d'Europa, della Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata delle Nazioni Unite, potra' aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero il quale informera' ognuno degli Stati contraenti e il Segretario Generale della Commissione Internazionale dello Stato Civile di ogni deposito di atti di adesione. La Convenzione entrera' in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dell'atto di adesione. Il deposito dell'atto di adesione potra' aver luogo solo dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;508~art10 · fonte su Normattiva