Gli Stati membri del Consiglio d'Europa o della Commissione internazionale di stato civile potranno aderire alla presente Convenzione. L'atto di adesione sara' depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunichera' agli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile qualunque deposito di atto di adesione. La Convenzione entrera' in vigore per lo Stato che vi aderisce, trenta giorni dopo la data del deposito dell'atto di adesione. Il deposito dell'atto di adesione potra' aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 21 luglio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;492~art16 · fonte su Normattiva