[1]1. Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato civile ed ogni altro Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • b)ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
  • c)ogni dichiarazione relativa all'estensione territoriale della Convenzione o al suo ritiro, nonche' la data alla quale avra' effetto;
  • d)ogni denuncia della Convenzione e la data alla quale avra' effetto;
  • e)ogni dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3.

[2]2. Il Consiglio Federale Svizzero avvisera' il Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato civile di ogni notifica effettuata in applicazione del paragrafo 1.

[3]3. Sin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia autenticata sara' anche trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero, al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

[4]In fede di che, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

[5]Fatto a Basilea, il 3 settembre 1985, in un unico esemplare, in lingua francese, che sara' depositato negli archivi del Consiglio Federale Svizzero, e di cui una copia autenticata sara' consegnata, per le vie diplomatiche, ad ognuno degli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato civile ed agli Stati aderenti. Una copia autenticata sara' inviata al Segretario generale della Commissione Internazionale di Stato civile.

[6]Seguono firme:

[7]22 Data, firma e sigillo 22 Data, firma e sigillo

[8]SIMBOLI:

[9]Jo: giorno Dm: decesso del marito Mo: mese Df: decesso della moglie Apporre una An: anno Div: divorziato croce nella M: sesso maschile A: annullamento di matrimonio colonna F: sesso femminile Sc: separazione corrispondente C: celibe REF: rifugiato Ma: coniugato APA: apolide

[10]Richiesta d'informazioni trasmessa in applicazione della Convenzione firmata a Basilea il 3 settembre 1985.

[11]SCHEMA

[12]Le iscrizioni devono essere trascritte in caratteri latini e in stampatello; esse possono inoltre essere redatte nei caratteri della lingua dell'autorita' richiedente.

[13]Le date vanno riportate in numeri arabi indicanti successivamente, con i simboli Jo Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ed il mese sono indicati da due cifre, l'anno da quattro cifre. I primi nove giorni del mese, ed i primi nove mesi dell'anno sono indicati da numeri che vanno da 01 a 09.

[14]Il nome di ogni localita' e' seguito dal nome dello Stato nel quale detta localita' e' situata, ogni qualvolta detto Stato non sia quello in cui il modulo e' redatto. Qualora l'autorita' richiedente o l'autorita' richiesta non siano in grado di compilare, interamente o in parte, una casella, detta casella deve essere sbarrata.

[15]Tutte le modifiche e le traduzioni saranno sottoposte all'approvazione preventiva della Commissione Internazionale di Stato civile.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art15 · fonte su Normattiva