Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985
Art. 7 (Convenzione)
moduli sono datati e recano la firma e il sigillo dell'autorita' richiedente e dell'autorita' richiesta. Essi sono dispensati dalla legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio degli Stati contraenti.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
