[1]commerciale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione commerciale promuovera' l'integrazione dei paesi dell'America centrale nell'economia mondiale e la maggiore promozione possibile, attraverso la fornitura di assistenza tecnica commerciale, dello sviluppo e della diversificazione del commercio intraregionale e del commercio con l'Unione europea. 2. Le Parti decidono di attuare un programma integrato di cooperazione commerciale allo scopo sfruttare nel modo migliore le opportunita' offerte dagli scambi, allargando la base produttiva che beneficera' di tali scambi, sviluppando i meccanismi che permettono di far fronte alle sfide rappresentate dalla concorrenza nel quadro di un mercato piu' grande, e creando abilita', strumenti e tecniche che permettano di accedere rapidamente a tutti i benefici generati dagli scambi. 3. Per attuare il programma di cooperazione e per sfruttare al massimo le opportunita' offerte dai negoziati e dagli accordi commerciali a livello regionale bilaterale e multilaterale, le Parti decidono di stimolare il potenziamento delle capacita' tecniche regionali.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art13 · fonte su Normattiva