[1]regionale

[2]Le Parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione attualmente esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e la Comunita' andina e tra i paesi andini e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali la promozione del commercio e degli investimenti, l'ambiente, le misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, la ricerca, l'energia, i trasporti, le infrastrutture per le comunicazioni, lo sviluppo regionale e la pianificazione dell'uso del territorio.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art12 · fonte su Normattiva