[1]in materia di societa' dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni
[2]1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una societa' moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la societa' dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuira' alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso piu' equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate. 2. La cooperazione in questo ambito promuovera':
- a)il dialogo su tutti gli aspetti della societa' dell'informazione;
- b)il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
- c)lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
- d)la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novita' tecnologiche;
- e)progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
- f)l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
- g)l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
- h)scambi e formazione di personale specializzato;
- i)l'informatizzazione della pubblica amministrazione.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
