[1]in materia di societa' dell'informazione, di tecnologie dell'informazione e di telecomunicazioni

[2]1. Le Parti concordano che le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni sono settori cruciali di una societa' moderna e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo economico e sociale e nella transizione armoniosa verso la societa' dell'informazione. La cooperazione in tali settori contribuira' alla riduzione del divario tra le Parti in termini di tecnologia digitale e mira a fornire un accesso piu' equo alle tecnologie dell'informazione, soprattutto nelle aree meno sviluppate. 2. La cooperazione in questo ambito promuovera':

  • a)il dialogo su tutti gli aspetti della societa' dell'informazione;
  • b)il dialogo sui regolamenti e sulle politiche relativi alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, comprese le norme;
  • c)lo scambio di informazioni sulle norme, sulla valutazione della conformita' e sull'omologazione;
  • d)la divulgazione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e gli scambi di informazioni sulle novita' tecnologiche;
  • e)progetti di ricerche comuni in materia di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e progetti pilota nel campo delle applicazioni della societa' dell'informazione;
  • f)l'interconnessione e l'interoperativita' fra le reti e i servizi telematici;
  • g)l'accesso reciproco alle banche dati nel rispetto della legislazione nazionale ed internazionale sul diritto d'autore;
  • h)scambi e formazione di personale specializzato;
  • i)l'informatizzazione della pubblica amministrazione.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art27 · fonte su Normattiva