[1]nel settore dei dati statistici

[2]1. Le Parti concordano che l'obiettivo principale sara' allineare i metodi e i programmi statistici, permettendo cosi' alle Parti di utilizzare i dati statistici della controparte relativi agli scambi di merci e di servizi e, piu' in generale, a qualsiasi settore che rientra nel presente accordo e che puo' essere oggetto di indagine statistica. 2. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, scambi a livello tecnico tra istituti statistici della Comunita' andina e quelli degli Stati membri dell'Unione europea ed Eurostat; l'elaborazione di metodi comuni di raccolta, analisi e interpretazione dei dati; l'organizzazione di seminari, gruppi di lavoro o programmi di formazione statistica.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art33 · fonte su Normattiva