[1]in materia di protezione del consumatore

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito dovra' mirare a rendere compatibili i programmi di protezione dei consumatori di entrambe le Parti. 2. Per quanto possibile, essa puo' comportare:

  • a)l'aumento della compatibilita' della legislazione in materia di consumatori, allo scopo di evitare gli ostacoli al commercio e garantire contemporaneamente un alto livello di protezione del consumatore;
  • b)la creazione e lo sviluppo di sistemi di scambi di informazione, per esempio sistemi di allarme rapido, relativi ad alimenti e mangimi, che presentano rischi per la salute pubblica e degli animali;
  • c)il potenziamento delle capacita' di attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie in un'ottica di facilitazione dell'accesso ai mercati e di garanzia di un adeguato livello di protezione della salute, sulla base di criteri di trasparenza, non discriminazione e prevedibilita';
  • d)lo stimolo della cooperazione e dello scambio di informazioni tra associazioni dei consumatori;
  • e)il sostegno al "Gruppo andino sulla partecipazione della societa' civile per la difesa dei diritti dei consumatori".

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art34 · fonte su Normattiva