[1]in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati
[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':
- a)l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
- b)aiuti alle comunita' locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
- c)aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
- d)interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
- e)potenziamento della capacita' istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi;
- f)sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
