[1]in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in materia di popolazioni sradicate e soldati smobilitati contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali dal momento del termine degli aiuti umanitari fino all'adozione di soluzioni a lungo termine in relazione al loro status. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':

  • a)l'autosufficienza e la reintegrazione nel tessuto socioeconomico delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
  • b)aiuti alle comunita' locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sradicate e dei soldati smobilitati;
  • c)aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
  • d)interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei casi di violazioni dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
  • e)potenziamento della capacita' istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi;
  • f)sostegno a favore del reinserimento nella vita politica, sociale e produttiva, eventualmente nel quadro di un processo di riconciliazione.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art46 · fonte su Normattiva