[1]nella lotta contro il riciclaggio del denaro e la criminalita' connessa

[2]1. Le Parti decidono di cooperare per prevenire l'utilizzo dei propri sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale e del traffico di droga in particolare. 2. Tale cooperazione comprendera' assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all'elaborazione e all'attuazione di normative e all'effettivo funzionamento di norme e meccanismi adeguati. In particolare, la cooperazione consentira' scambi di informazioni pertinenti e l'adozione di norme appropriate per la lotta contro il riciclaggio del denaro, analoghe a quelle adottate dalla Comunita' europea e dagli organismi internazionali attivi nel settore, quale la Task force "Azione finanziaria" (FATF). Si incoraggera' la cooperazione a livello di regione andina.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art48 · fonte su Normattiva