Cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo 1. Le Parti convengono sulla necessita' di impegnarsi e di collaborare per prevenire il riciclaggio dei proventi di attivita' criminali come il traffico di droga e la corruzione. 2. Le Parti convengono di promuovere un'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa per l'elaborazione e l'attuazione delle normative e l'efficiente funzionamento dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. La cooperazione consentira' in particolare scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di misure appropriate per lottare contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle prese dall'Unione e dagli organi internazionali che operano nel settore, come il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. Le Parti promuovono la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo, ad esempio mediante progetti di sviluppo delle capacita'.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
