Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica, studi, formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca, sviluppo di infrastrutture, impiego di nuovi strumenti finanziari o qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, sulla base degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione e conformemente alle norme e ai regolamenti applicabili a tale cooperazione.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art7 · fonte su Normattiva