[1]Rapporto tra indicazioni geografiche e marchi
[2]1. La legislazione delle parti garantisce che la domanda di registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte all'articolo 246 relativamente ai prodotti simili(36) sia respinta laddove tale domanda sia presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica nel territorio interessato(37). 2. Analogamente le parti possono, in base alla loro legislazione interna o regionale, stabilire i motivi per rifiutare la protezione delle indicazioni geografiche, tra cui rientra la possibilita' di non accordare la protezione a un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorieta' di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla reale identita' del prodotto. 3. Le parti mantengono in vigore i mezzi legali atti a consentire alle persone fisiche o giuridiche portatrici di un legittimo interesse di chiedere, motivandola, la decadenza o la nullita' di un marchio o di un'indicazione geografica.
[3]---------- (36) Ai fini del presente articolo, le Repubbliche della parte AC ritengono che per "prodotto simile" si possa intendere un prodotto "identico o confondibile". (37) Per la parte UE la data della domanda di protezione e' la data di entrata in vigore del presente accordo, relativamente alle denominazioni elencate all'allegato XVII.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
