[1]Trasferimento di tecnologie

[2]1. Le Parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni sulle loro pratiche e politiche che incidono sul trasferimento di tecnologie, sia all'interno dei rispettivi territori, sia con paesi terzi. Cio' comporta, in particolare, misure volte ad agevolare il flusso di informazioni, il partenariato tra imprese, la concessione di licenze e la subfornitura. Particolare attenzione e' riservata alle condizioni necessarie a creare un contesto favorevole al trasferimento di tecnologie nei paesi ospitanti, anche per quanto riguarda lo sviluppo del capitale umano e il quadro giuridico. 2. Ciascuna delle Parti adotta le misure opportune per prevenire o controllare pratiche o condizioni per la concessione di licenze sui diritti di proprieta' intellettuale che possono nuocere al trasferimento internazionale di tecnologie e che costituiscono un abuso dei diritti di proprieta' intellettuale da parte dei titolari degli stessi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art103 · fonte su Normattiva