[1]Misure correttive

[2]1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale od ogni altra misura diretta a ritirarle definitivamente dai circuiti commerciali. Se del caso, le autorita' giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti utilizzati principalmente per la creazione o la fabbricazione di tali merci. 2. Le autorita' giudiziarie ordinano che queste misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari. 3. Nell'esame di una domanda di misure correttive, si tiene conto della necessaria proporzionalita' tra la gravita' della violazione e le misure correttive ordinate, nonche' degli interessi di terzi.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1047 · fonte su Normattiva