[1]Misure correttive
[2]1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
