[1]Misure correttive

[2]1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che l'autorita' giudiziaria competente possa ordinare, su richiesta del ricorrente e senza indennizzo di alcun tipo, il ritiro e l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali o la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che non vi si oppongano motivi particolari.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art157 · fonte su Normattiva