[1]Misure correttive nei procedimenti per violazione
[2]1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo' ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.
[3]2. Tali misure comprendono:
- a)una dichiarazione di violazione;
- b)il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
- c)la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
- d)l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
- e)la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.
[4]3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.
[5]4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonche' degli interessi dei terzi.
Testo vigente dal 24 novembre 2016
