[1]Misure correttive nei procedimenti per violazione

[2]1. Salvo il risarcimento dei danni dovuto alla parte lesa a causa della violazione, e senza indennizzo di alcun tipo, il tribunale puo' ordinare, su domanda del richiedente, che siano adottate misure adeguate per i prodotti riguardo ai quali ha accertato che violino un brevetto e, nei casi opportuni, per i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la realizzazione o la fabbricazione di tali prodotti.

[3]2. Tali misure comprendono:

  • a)una dichiarazione di violazione;
  • b)il ritiro dei prodotti dai circuiti commerciali;
  • c)la modifica del prodotto in modo che venga meno la violazione;
  • d)l'esclusione definitiva dei prodotti dai circuiti commerciali; o
  • e)la distruzione dei prodotti e/o dei materiali e degli strumenti interessati.

[4]3. Il tribunale ordina che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo che vi si oppongano motivi particolari.

[5]4. Nel considerare la richiesta di misure correttive ai sensi del presente articolo, il tribunale tiene conto della necessita' di proporzionalita' tra la gravita' della violazione e i mezzi di ricorso da ordinare, della volonta' dell'autore della violazione di convertire i materiali in uno stato che faccia venir meno la violazione, nonche' degli interessi dei terzi.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~art64 · fonte su Normattiva