[1]Responsabilita' dei fornitori di servizi in linea: semplice trasporto (mere conduit)
[2]1. Le Parti dispongono che, nel caso di un servizio della societa' dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il fornitore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
- a)non dia origine alla trasmissione;
- b)non selezioni il destinatario della trasmissione; e
- c)non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. Il presente articolo lascia salva la possibilita' che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa, secondo gli ordinamenti delle Parti, imponga al fornitore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
