[1]Punti di contatto doganali

[2]1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art615 · fonte su Normattiva