[1]Punti di contatto doganali
[2]1. Le Parti si scambiano gli elenchi dei punti di contatto designati per le questioni attinenti al presente capo e al protocollo relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. 2. I punti di contatto si adoperano per risolvere per mezzo di consultazioni le questioni operative attinenti al presente capo. Se non puo' essere risolta attraverso i punti di contatto, la questione e' sottoposta al comitato doganale di cui al presente capo.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
