[1]Dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni

[2]Nessuna delle Parti puo' mantenere in vigore o istituire dazi, tasse o altri diritti e oneri imposti sulle esportazioni di merci dell'altra Parte o in relazione ad esse o tasse, diritti e oneri interni sulle merci esportate verso l'altra Parte superiori a quelli che gravano sulle merci simili destinate alla vendita sul mercato interno.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art211 · fonte su Normattiva