[1]Autorita' di regolamentazione

[2]1. Le autorita' di regolamentazione nel settore dei servizi di telecomunicazione sono giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni fornitore di servizi di telecomunicazione. 2. Le autorita' di regolamentazione dispongono di competenze sufficienti per regolamentare il settore dei servizi di telecomunicazione. Le funzioni affidate a un'autorita' di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a piu' organismi. 3. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorita' di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art728 · fonte su Normattiva