[1]Riservatezza delle informazioni
[2]Ciascuna delle Parti garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate per mezzo di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico nonche' dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni del commercio di servizi.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
