[1]Riservatezza delle informazioni

[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza con cio' determinare effetti restrittivi sugli scambi di servizi.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art101 · fonte su Normattiva