[1]Riservatezza delle informazioni
[2]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari garantiscono la riservatezza delle telecomunicazioni effettuate tramite una rete pubblica di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico, nonche' dei relativi dati sul traffico, senza con cio' determinare effetti restrittivi sugli scambi di servizi.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
