[1]Eccezioni
[2]Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili, o una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, nessuna disposizione del presente capo osta a che le Parti adottino o applichino provvedimenti:
- a)necessari per tutelare la pubblica sicurezza o la pubblica morale o mantenere l'ordine pubblico;
- b)necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con il presente capo, ivi compresi quelli relativi:
- i)alla prevenzione di infrazioni penali, di pratiche ingannevoli e fraudolente o ai mezzi per far fronte alle conseguenze di un'inadempienza contrattuale (fallimento, insolvenza e tutela dei diritti dei creditori);
- ii)alle misure adottate o mantenute per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario di una Parte;
- iii)all'emissione, alla negoziazione e al commercio di titoli, opzioni, contratti a termine o altri prodotti derivati;
- iv)alla rendicontazione finanziaria o alla registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorita' di vigilanza o di regolamentazione finanziaria; o
- v)all'osservanza di ordinanze o deliberazioni adottate nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
