[1]Clausola relativa alle eccezioni generali

[2]1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti quando sussistano simili condizioni, ovvero una restrizione dissimulata agli scambi di beni e servizi o allo stabilimento, nessuna disposizione del presente accordo osta a che la parte CE, gli Stati del CARIFORUM o uno Stato del CARIFORUM firmatario adottino o applichino provvedimenti:

  • a)necessari per tutelare la morale pubblica e la pubblica sicurezza(1) o mantenere l'ordine pubblico;
  • b)necessari per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
  • c)necessari a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi compresi quelli relativi:
  • i)alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un'inadempienza contrattuale;
  • ii)alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonche' alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;
  • iii)alla sicurezza;
  • iv)all'applicazione della normativa doganale, oppure
  • v)alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • d)connessi all'importazione o all'esportazione di oro o argento;
  • e)necessari alla tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
  • f)connessi alla salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili, qualora detti provvedimenti siano accompagnati da restrizioni della produzione o del consumo nazionali di beni, della prestazione o della fruizione nazionale di servizi e da restrizioni applicate nei confronti degli investitori nazionali;
  • g)connessi ai prodotti del lavoro carcerario, oppure
  • h)incompatibili con gli articoli 68 e 77, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace di imposte dirette nei confronti di attivita' economiche, di investitori o di prestatori di servizi della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario(2). 2. Le disposizioni del titolo II e dell'allegato IV non si applicano ai regimi di sicurezza sociale della parte CE e degli Stati del CARIFORUM firmatari ne' alle attivita' svolte nel territorio di ciascuna parte e che partecipano, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri. ---------- (1) Le parti convengono che i provvedimenti necessari alla lotta al lavoro minorile si intendono compresi nelle misure necessarie a tutelare la morale pubblica o nelle misure per la protezione della salute ai sensi del titolo IV, capo 5. (2) I provvedimenti finalizzati a garantire l'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono i provvedimenti, adottati dalla parte CE o da uno Stato del CARIFORUM firmatario a norma del suo sistema fiscale, i quali: i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario o ubicati nello stesso; oppure ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario; oppure iii) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi compresi i provvedimenti per garantire l'osservanza degli obblighi; oppure iv) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, in modo da garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte CE o di uno Stato del CARIFORUM firmatario; oppure v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, alla luce della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti alla lettera h) del presente e in questa nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, di cui alla legislazione interna della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario che adotta il provvedimento.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art224 · fonte su Normattiva