1. Le Parti collaborano attivamente nei settori di reciproco interesse. Tale cooperazione riguarda tutti i modi di trasporto e la relativa connettivita' e comprendera' l'agevolazione della circolazione delle merci e dei passeggeri, garantendo la sicurezza e la protezione dell'ambiente, lo sviluppo delle risorse umane e l'aumento delle opportunita' commerciali e di investimento. 2. Nel settore del trasporto aereo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:

  • a)lo sviluppo di relazioni economiche basate su un quadro normativo coerente con l'obiettivo di favorire l'attivita' imprenditoriale;
  • b)la convergenza tecnica e normativa per quanto concerne la sicurezza, la gestione del traffico aereo, la regolamentazione economica e la protezione ambientale;
  • c)la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  • d)i progetti di reciproco interesse;
  • e)la cooperazione nelle sedi internazionali. 3. Nel settore del trasporto marittimo, la cooperazione tra le Parti mira a promuovere, tra l'altro:
  • a)il dialogo su questioni pertinenti, quali l'accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, su basi commerciali e non discriminatorie, il trattamento nazionale e la clausola della nazione piu' favorita per le navi battenti bandiera di uno Stato membro o della Malaysia o che sono gestite da cittadini o imprese dell'UE o della Malaysia, nonche' le questioni relative ai servizi di trasporto porta a porta, esclusi i traffici di cabotaggio;
  • b)lo scambio di opinioni e migliori prassi, se del caso, in materia di sicurezza, protezione, comprese le misure per lottare contro la pirateria e gli atti di depredazione armata in mare, procedure, norme e regolamenti in materia di protezione ambientale, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali;
  • c)la cooperazione nelle sedi internazionali, in particolare nell'ambito delle condizioni di lavoro, dell'istruzione, della formazione e dell'abilitazione della gente di mare e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. 4. Le Parti possono esaminare qualsiasi possibilita' di intensificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art37 · fonte su Normattiva