L'esenzione da qualsiasi diritto doganale, imposta, tassa o contributo per l'importazione del materiale destinato rispettivamente al Centro di studi italiani di Zurigo e all'Istituto svizzero di Roma, rimane regolata dalle norme in vigore nei rispettivi ordinamenti delle Alte Parti Contraenti.
Testo vigente dal 6 marzo 1963
